Articolo 1
L’attuale ASILO INFANTILE ROGGIOLO-BONGA fu istituito con lo Statuto approvato il 25 maggio 1930, approvato con Regio Decreto del 6 novembre 1930. La scuola fu eretta in ente morale ed assunse la qualifica di I.P.A.B., regolata dalle norme della legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. modd.
A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venne ricompresa tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni “ in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo – religiosa”.
Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell’Ente da I.P.A.B. in persone giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall’ente stesso in attuazione della L.R. 13.02.2003.n. 1.
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 2
A seguito della trasformazione di cui all’art. 1 la scuola materna ASILO INFANTILE ROGGIOLO-BONGA è un associazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Luino via delle Motte n° 6
Articolo 3
L’Associazione gestisce una scuola privata di ispirazione cattolica, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Essa ha per scopo di accogliere nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi in età prescolare del Comune di Luino e Comuni limitrofi e provvedere alla loro educazione fisica e morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età. Vuole essere completamento dell’attività educativa della famiglia, alla quale viene riconosciuto il diritto primario dell’educazione dei figli.
Articolo 4
I bambini ammessi alla Scuola Materna non possono rimanervi oltre il principio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l’istruzione elementare. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.
Articolo 5
Ai bambini della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana, secondo le tabelle dietetiche vigenti.
Articolo 6
L’Ente provvede ai suoi scopi:
ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 8
I Soci si distinguono in perpetui ed ordinari.
Sono Soci perpetui coloro che hanno versato all’Ente somme non inferiori all’importo fissato dal Consiglio di Amministrazione. L’importo necessario per divenire Soci perpetui è riveduto dal Consiglio ogni due anni. Sono altresì soci perpetui coloro che, con il proprio impegno
personale continuativo a titolo gratuito hanno operato ed operano per il raggiungimento dei fini dell’Ente. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Sono soci ordinari coloro che mediante sottoscrizione si obbligano a versare annualmente una somma fissata dal Consiglio di Amministrazione. Perdono la qualità di Soci coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio. Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.
Articolo 9
Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nelle epoche e nei tempi stabiliti dalla legge per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, le seconde sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sia su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci. Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l’Ordine del Giorno delle materie da trattare, la data, l’ora ed il luogo della convocazione. L’avviso dovrà essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, e non meno di ventiquattro ore prima, in caso di convocazione urgente, al domicilio reale ed effettivo dei Soci. All’assemblea generale possono intervenire tutti i Soci perpetui, nonché i Soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto a un solo voto. Un Socio può delegare, con atto scritto,’il suo voto ad un altro socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.
Deliberazioni dell’assemblea dei Soci.
Articolo 10
Per la validità delle assemblee è richiesto, in prima convocazione, l’intervento di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle
relative alle modifiche statutarie per le quali è necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno la metà degli associati. Per la deliberazione relativa all’estinzione dell’Ente e per la devoluzione del patrimonio è invece necessaria la maggioranza di cui all’articolo 21 del
Codice Civile ovvero il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Articolo 11
L’Assemblea generale nomina i membri del Consiglio di Amministrazione delibera circa la radiazione dei Soci, le modifiche dello Statuto, la proposta dell’estinzione dell’Ente e su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all’assemblea
stessa. Compete, altresì, all’assemblea generale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’acquisizione o l’alienazione dei beni immobili e la nomina del Revisore dei Conti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 12
L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da N° 7 membri, compreso il Presidente, che viene nominato dal Consiglio stesso all’interno del proprio seno. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
– N° 2 componenti nominati dal Comune di Luino
– N° 1 componente in rappresentanza dei Genitori;
– N° 4 componenti nominati dall’Assemblea dei Soci;
Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione.
Articolo 13
I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
Articolo 14
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e, ancora:
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.
Articolo 15
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione dell’Ente ed al suo regolare funzionamento, in particolare:
Articolo 16
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all’anno per la discussione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l’Ordine del Giorno dei lavori, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione. L’adunanza ‘è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
Articolo 17
Il verbale delle adunanze del Consiglio viene redatto dal Segretario dell’Ente o, in mancanza di questi, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario, il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti coloro che sono
intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione sul verbale stesso. Ogni consigliere ha diritto dì fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.
Articolo 18
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere all’Amministrazione ed agli Organi interessati, la designazione dei propri rappresentanti, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.
Articolo 19
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge, nel proprio seno, il Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
Articolo 20
Il presidente dell’Ente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci e cura l’esecuzione delle delibere assunte da tali organi.
In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.
Articolo 21
Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all’estero.
Egli assiste alle adunanze dell’assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell’amministrazione.
Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell’attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell’organizzazione del lavoro di segreteria.
Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
Articolo 22
La gestione amministrativa e contabile dell’ente è controllata da un revisore dei conti nominato dall’assemblea dei soci.
Il revisore dei conti non può far parte del Consiglio di amministrazione e dovrà essere iscritto all’albo dei revisori contabili.
Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell’ente consegnandolo con le sue osservazioni all’assemblea dei soci: può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.
Il revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere rieletto.
Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto all’art. 18 per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.
Articolo 22
La gestione amministrativa e contabile dell’ente è controllata da un revisore dei conti nominato dall’assemblea dei soci.
Il revisore dei conti non può far parte del Consiglio di amministrazione e dovrà essere iscritto all’albo dei revisori contabili.
Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell’ente consegnandolo con le sue osservazioni all’assemblea dei soci: può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.
Il revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere rieletto.
Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto all’art. 18 per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.
Articolo 23
Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all’Ordine del Giorno nella prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.
Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l’accettazione, il Presidente ne da’ immediato avviso all’Amministrazione o Ente a cui compete la designazione. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all’esercizio delle funzioni o di pronunciata
decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla decadenza del Consiglio.
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione verrà deliberato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’ultimo comma dell’art. 21 del codice civile. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto totalmente al Comune di Luino che dovrà utilizzarlo per scopi socio-educativi.
Articolo 25
Il servizio di Tesoreria e Cassa è affidato ad un Istituto di Credito preferibilmente con aggio gratuito.
Articolo 26
La riscossione delle entrate e l’erogazione delle spese sono effettuate dal tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento. Reversali e mandati devono essere sottoscritti dal Presidente, o da un Consigliere all’uopo delegato, e dal Segretario.
Articolo 27
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.
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